Un cittadino straniero, già espulso con divieto di rientro, faceva ritorno in Italia senza autorizzazione. Condannato in primo grado, proponeva appello lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello dichiarava inammissibile il ricorso, ma la Cassazione corregge la motivazione: l'appello era ammissibile ma infondato nel merito. La Suprema Corte chiarisce che la particolare tenuità del fatto non può essere concessa in presenza di un comportamento abituale, dimostrato da almeno due precedenti condanne per reati della stessa indole. Inoltre, l'uso di un alias e i precedenti penali precludono la sospensione condizionale della pena. Il ricorso viene rigettato.
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