La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore esodato che richiedeva la retrodatazione del proprio trattamento pensionistico. Il ricorrente sosteneva che, in virtù degli accordi di mobilità stipulati prima della riforma Fornero, avesse diritto alla decorrenza immediata della pensione senza lo slittamento previsto dalle finestre mobili. La Corte ha invece chiarito che il regime di salvaguardia comporta l'applicazione della disciplina previgente nella sua interezza, includendo quindi il differimento di dodici mesi stabilito dalle norme del 2010. Di conseguenza, la pensione del lavoratore esodato decorre correttamente solo dopo il periodo di attesa previsto dalla legge.
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