La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un amministratore condannato per bancarotta fraudolenta. La condotta contestata consisteva nell'aver concesso ingenti finanziamenti infruttiferi a società controllanti, depauperando il patrimonio della società poi fallita. La Corte ha ribadito che, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessario un nesso causale diretto tra l'atto distrattivo e il fallimento, essendo sufficiente il depauperamento dell'impresa. Inoltre, ha chiarito che tali finanziamenti, privi di giustificazione economica, costituiscono distrazione e non possono essere equiparati alla distribuzione di dividendi.
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