La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30965/2023, ha chiarito un importante aspetto della tassazione CFC (Controlled Foreign Corporations). Un istituto di credito, pur avendo registrato una perdita complessiva in Italia, ha chiesto il rimborso dell'IRES versata sui profitti di sue controllate estere, sostenendo l'applicazione dell'aliquota minima del 27% anziché quella ordinaria del 33%. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che se la società controllante è in perdita, non esiste una 'aliquota media' calcolabile. Pertanto, i redditi della CFC devono essere assoggettati all'aliquota ordinaria, poiché la norma sulla tassazione CFC ha una finalità antielusiva che non ammette l'applicazione di un regime agevolato in assenza di un reddito imponibile domestico.
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