Due risparmiatrici hanno richiesto il pagamento degli interessi pattuiti su due buoni postali fruttiferi. L'ente postale ha pagato una somma inferiore, applicando tassi ridotti da un decreto ministeriale precedente alla sottoscrizione ma non indicato sui titoli. Il Tribunale ha dato ragione alle risparmiatrici, condannando l'ente a pagare la differenza tra i rendimenti scritti sui buoni e quelli effettivamente liquidati. Dopo che la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il gravame, l'ente postale ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente per motivi procedurali, in quanto non sono stati specificati i motivi del precedente appello. Di conseguenza, le risparmiatrici vincono definitivamente la causa, ottenendo il diritto ai maggiori rendimenti indicati sui buoni postali fruttiferi.
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