La Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di garanzie. Un soggetto aveva prestato fideiussione per un contratto di affitto di una cava. Alla scadenza, la società affittuaria non ha restituito il bene. La Corte ha confermato che l'obbligo di pagare l'indennità di occupazione per il ritardo nella riconsegna si estende anche al garante. L'obbligazione del fideiussore, quindi, non cessa con la fine del contratto, ma prosegue fino all'effettiva restituzione del bene. La Corte ha chiarito che per richiedere l'indennità di occupazione al fideiussore non è necessaria una formale messa in mora, poiché tale obbligo sorge automaticamente dal mancato rilascio. Di conseguenza, il ricorso del garante è stato respinto.
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