Due garanti si oppongono a un decreto ingiuntivo da 3,5 milioni di euro emesso da una banca, sostenendo di aver firmato come consumatori e che la banca fosse decaduta dal diritto di riscuotere per non aver agito in giudizio entro sei mesi dalla risoluzione del mutuo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che i garanti non sono consumatori, avendo legami societari e professionali con l'azienda debitrice. Inoltre, trattandosi di una fideiussione a prima richiesta, la decadenza prevista dall'articolo 1957 del codice civile viene evitata con una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di avviare una causa. La deroga pattizia a tale termine non ha natura vessatoria. I garanti perdono la causa e devono pagare il debito e le spese legali.
Continua »