L'Agente della Riscossione ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato un fermo amministrativo e le relative cartelle. I giudici di merito ritenevano invalida la notifica cartella di pagamento perché eseguita con il supporto di un'agenzia postale privata. La Corte di Cassazione ha ribaltato il giudizio. I giudici hanno chiarito che la notifica affidata a Poste Italiane è pienamente valida anche se il recapito materiale viene effettuato da una struttura privata convenzionata, rimanendo la responsabilità in capo al gestore pubblico. Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che l'appello del Contribuente era tardivo, poiché presentato oltre il termine di sessanta giorni. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agente della Riscossione e rigettato definitivamente il ricorso del cittadino, confermando la legittimità degli atti di riscossione.
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