Un cittadino straniero, per ottenere il permesso di soggiorno, esibiva un passaporto falso e dichiarava una nazionalità non veritiera. Durante un controllo di polizia a casa sua, forniva inizialmente generalità mendaci sulla propria identità, integrando il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale. Condannato nei primi gradi di giudizio, l'imputato ricorreva in Cassazione lamentando l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni e l'inoffensività del fatto, poiché gli agenti conoscevano la sua vera identità. La Suprema Corte ha rigettato queste tesi, stabilendo che il reato si consuma istantaneamente con la falsa dichiarazione, a prescindere dall'effettivo inganno. Tuttavia, accogliendo il terzo motivo, la Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio per valutare l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla luce delle riforme più favorevoli sopravvenute.
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