Durante un controllo stradale nel periodo della pandemia, il Conducente esibiva un'autocertificazione con i propri dati reali ma, privo di documenti, dichiarava verbalmente alla Polizia stradale di chiamarsi con un altro nome per nascondere la sospensione della patente. Condannato in primo e secondo grado per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, l'imputato proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'autocertificazione Covid non sostituisce l'obbligo di fornire corrette generalità a richiesta degli agenti. La condotta di fornire un nome falso, finalizzata a celare la sospensione della patente, integra pienamente il reato contestato, confermando la condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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