Una società contesta una cartella di pagamento sostenendo la mancata notifica dell'atto presupposto. La Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo valida la notifica per irreperibilità assoluta (art. 60, lett. e, DPR 600/73). La Corte ha ribadito che tale procedura è legittima quando il messo notificatore, dopo adeguate ricerche nel comune, attesta che il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio, né azienda. La certificazione del messo gode di fede privilegiata.
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