La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5721/2024, ha stabilito che un avviso di accertamento non possiede fede pubblica. Di conseguenza, la semplice menzione dell'esistenza di una delega di firma al funzionario che lo ha sottoscritto non è sufficiente a provarne la validità. Spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare in giudizio, in caso di contestazione da parte del contribuente, l'effettiva esistenza e validità di tale delega. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente attribuito valore di prova sufficiente alla dichiarazione contenuta nell'atto stesso, rinviando il caso per una nuova valutazione.
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