Una dirigente scolastica ha ricevuto sanzioni disciplinari per inadempienze gestionali e contabili. Il suo ricorso in Cassazione, basato sulla presunta tardività della contestazione e sul valore probatorio degli atti ispettivi, è stato respinto. La Corte ha chiarito che, nel contesto delle sanzioni disciplinari, il termine per avviare il procedimento decorre non dalla mera segnalazione di criticità, ma dal momento in cui l'amministrazione acquisisce una conoscenza certa e dettagliata dei fatti, coincidente in questo caso con il deposito della relazione ispettiva finale. La sentenza ribadisce l'inammissibilità in sede di legittimità di una nuova valutazione dei fatti.
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