Una contribuente riceve un'intimazione di pagamento e la contesta, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella fiscale originaria. L'atto era stato consegnato al portiere dello stabile, ma l'Ente di Riscossione non è riuscito a dimostrare di aver spedito la successiva raccomandata informativa, obbligatoria per legge. La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale: la **notifica al portiere** è nulla se chi notifica non fornisce la prova completa dell'invio di questo secondo avviso all'indirizzo esatto del destinatario. La semplice indicazione del numero di raccomandata non è sufficiente. Di conseguenza, la Corte ha dato ragione alla contribuente, annullando la decisione precedente.
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