Un'azienda sottoscrive un contratto di locazione finanziaria per un'imbarcazione con un istituto bancario. A seguito dell'interruzione dei pagamenti, la banca ottiene la risoluzione del contratto e ingiunge la restituzione del bene. L'azienda si oppone richiedendo la restituzione canoni leasing già versati, sostenendo di poterne trattenere il possesso fino al completo riaccredito. La Corte di Cassazione conferma le decisioni di merito e dichiara inammissibile il ricorso dell'utilizzatore. I giudici stabiliscono che, nel leasing traslativo, la riconsegna del bene costituisce un fatto costitutivo indispensabile per calcolare l'equo compenso spettante al concedente. Inoltre, l'azienda non ha fornito una prova documentale idonea dei pagamenti effettuati, giacché le fatture non quietanzate non dimostrano l'effettivo versamento delle somme. La banca vince definitivamente la causa e l'azienda deve farsi carico delle spese processuali.
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