Un'imbarcazione da diporto affonda e la compagnia assicurativa nega l'indennizzo, adducendo un difetto di manutenzione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, chiarisce la ripartizione dell'onere della prova in materia, confermando che se l'assicuratore dimostra concretamente il fatto che esclude la copertura (in questo caso, la vetustà e la carente manutenzione), il rigetto della domanda dell'assicurato è legittimo. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione delle prove, ribadendo che tale attività è riservata al giudice di merito.
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