La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio sulla riproponibilità opposizione all'esecuzione. Due debitori, dopo aver avviato una prima opposizione a un pignoramento immobiliare e non averla proseguita dopo il rigetto dell'istanza di sospensione, ne hanno presentata una seconda identica. I giudici di merito l'avevano ritenuta inammissibile. La Cassazione ha ribaltato la decisione, chiarendo che la mancata prosecuzione della prima opposizione dopo la fase sommaria non crea un giudicato (una decisione definitiva). Pertanto, il debitore può riproporre la stessa opposizione, a patto che il processo esecutivo sia ancora in corso. I debitori hanno quindi vinto, ottenendo il diritto a un nuovo esame della loro causa.
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