L'Imputato è stato condannato per aver speso banconote contraffatte. Ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la contraffazione fosse così evidente da configurare un reato impossibile per via della grossolanità del falso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che, in tema di falso nummario, la grossolanità esclude il reato solo se la falsità è riconoscibile immediatamente e a prima vista (ictu oculi) da chiunque. Nel caso specifico, le banconote erano idonee a trarre in inganno una persona di comune avvedutezza, tenendo conto anche delle circostanze dello scambio. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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