L'Imputato è stato condannato per truffa e spendita di banconote false. Ha impugnato la sentenza, contestando, tra l'altro, la **recidiva** che era stata considerata soccombente rispetto alle attenuanti. La Cassazione ha rigettato i primi due motivi, confermando la condanna per i fatti e la consapevolezza della falsità delle banconote. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'imputato ha sempre interesse a contestare la **recidiva**, anche se non ha comportato un aumento di pena immediato, poiché essa incide sulla valutazione complessiva della sua condotta. Per questo motivo, la sentenza è stata annullata parzialmente per un nuovo calcolo della pena.
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