La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di due soggetti condannati in appello per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Gli imputati hanno contestato le modalità telematiche della condotta e l'elemento soggettivo. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che, durante il corso del procedimento, è maturata la prescrizione del reato. Tenuto conto delle sospensioni di legge, il termine massimo è scaduto prima della decisione definitiva. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando l'estinzione del reato per decorso del tempo.
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