La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per la revisione di una condanna per associazione mafiosa. I ricorrenti, condannati con rito abbreviato, sostenevano l'incompatibilità della loro sentenza con l'assoluzione di altri coimputati, giudicati con rito ordinario. La Corte ha chiarito che la revisione per contrasto di giudicati è ammissibile solo in caso di inconciliabilità oggettiva dei fatti storici accertati, non quando le diverse decisioni derivano da una differente valutazione delle prove, come nel caso di specie, dove la divergenza nasceva dalla valutazione di attendibilità dei testimoni nei diversi riti processuali.
Continua »