Durante un controllo di polizia, un cittadino esibisce una patente contraffatta con la propria foto ma i dati di un'altra persona, fornendo contestualmente false generalità a pubblico ufficiale. Condannato nei primi due gradi di giudizio, l'imputato ricorre in Cassazione eccependo la prescrizione del reato e l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni identificative. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il reato di falso si consuma al momento dell'accertamento del possesso del documento. Inoltre, la dichiarazione di false generalità a pubblico ufficiale costituisce essa stessa il corpo del reato; di conseguenza, non si applicano le tutele contro le dichiarazioni autoindizianti rese senza difensore. L'imputato perde definitivamente la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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