Un dipendente pubblico, che svolgeva anche un'attività professionale privata, è stato accusato di falsa dichiarazione per aver indicato tale professione sulla carta d'identità. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6381/2024, ha annullato la condanna, precisando che il reato di falsa dichiarazione non sussiste se la professione è effettivamente esercitata, anche se in una situazione di incompatibilità con il pubblico impiego. L'incompatibilità, infatti, non rende la qualità professionale 'falsa' o inesistente, ma rileva solo sul piano disciplinare.
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