Una società in fallimento aveva stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un lotto industriale da un Consorzio, realizzandovi un opificio. Il Consorzio, a causa di inadempimenti della società, aveva revocato l'assegnazione del lotto. La curatela fallimentare ha chiesto lo scioglimento del contratto preliminare e la restituzione delle somme versate e del valore dell'opificio. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'Appello l'aveva respinta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'Appello, stabilendo che la revoca amministrativa dell'assegnazione del lotto aveva già travolto il contratto preliminare, rendendo inapplicabile l'articolo 72 della legge fallimentare sullo scioglimento dei contratti. Il Consorzio ha vinto, e il ricorso della società fallita è stato rigettato.
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