La Corte di Cassazione ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società che rivendicava la qualifica di imprenditore agricolo per evitare la procedura concorsuale. Nonostante l'iscrizione formale nel registro delle imprese come azienda agricola, l'attività concreta ha rivelato una natura commerciale prevalente. La società, infatti, acquistava e rivendeva prodotti da terzi (latte, salumi, olio) e trasformava materie prime il cui valore finale era sproporzionato rispetto alla produzione agricola di base. Il criterio di prevalenza previsto dall'Art. 2135 c.c. è stato applicato rigorosamente, portando al rigetto del ricorso poiché l'attività commerciale non era meramente accessoria ma dominante.
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