La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12873/2024, ha stabilito che un'azienda sanitaria non può applicare un'ulteriore decurtazione non prevista contrattualmente per prestazioni in extrabudget sanitario, se l'aggregato economico provinciale per l'anno di riferimento risultava sufficiente a coprire tali spese. Il ricorso dell'azienda sanitaria è stato rigettato, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto illegittimo il taglio, in quanto estraneo ai rapporti contrattuali e basato su una presunta incapienza di fondi non dimostrata.
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