La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di diffamazione via email nei confronti di una condomina. L'imputata aveva inviato messaggi di posta elettronica ad altri condomini accusando l'amministratore di redigere conteggi falsi e insinuando la sua incapacità professionale. La difesa sosteneva l'assenza del requisito della comunicazione con più persone, poiché una delle email era indirizzata a un solo destinatario, e invocava il diritto di critica. I giudici hanno respinto il ricorso, stabilendo che l'invio di una email a un singolo soggetto integra il reato se è prevedibile la successiva diffusione. Inoltre, l'uso di espressioni denigratorie scritte in maiuscolo supera il limite della continenza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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