Un medico specialista ha richiesto il rimborso delle imposte pagate sulle somme ricevute come rimborso spese viaggio forfettario. I giudici di merito gli avevano dato ragione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Con una recente ordinanza, ha stabilito che il rimborso spese viaggio calcolato in modo forfettario, e non sulla base di costi effettivi e documentati, costituisce reddito da lavoro e, di conseguenza, è soggetto a tassazione. La Corte ha inoltre chiarito che l'eccezione di decadenza del diritto al rimborso può essere sollevata d'ufficio anche in appello.
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