Il Detenuto Domiciliare, sottoposto alla misura cautelare presso la propria abitazione, è stato condannato per il reato di evasione per essersi allontanato in quattro occasioni dal locale locato. In particolare, l'uomo è stato sorpreso all'interno della cucina di un vicino, sotto una tettoia altrui, sulla strada comune e ad annaffiare un'aiuola non compresa nel suo contratto di locazione. La difesa ha sostenuto l'assenza di dolo, ritenendo erroneamente che lo spazio esterno fosse una pertinenza della casa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che, ai fini del reato di evasione, la nozione di abitazione comprende solo lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui si svolge la vita domestica, escludendo aree comuni, strade di accesso o pertinenze non incluse nel contratto di locazione.
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