Una comproprietaria ha impugnato la divisione giudiziale di un immobile di famiglia, contestando l'assegnazione delle porzioni del sottotetto e l'addebito totale delle spese processuali e di perizia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno confermato la validità della divisione basata sullo stato di fatto, poiché la contestazione sul sorteggio era ormai preclusa da una precedente sentenza non impugnata sul punto. Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che le spese di giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio possono gravare interamente su un solo condividente se questi, con le sue pretese infondate e la sua condotta ostruzionistica, ha costretto gli altri a una lite giudiziaria evitabile. La ricorrente ha perso la causa e deve pagare tutte le spese.
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