Un'Azienda Ricorrente ha impugnato in Cassazione una sentenza che aveva risolto il suo contratto di affitto di ramo d'azienda per un albergo, a causa del mancato pagamento dei canoni. La Corte d'Appello aveva confermato la risoluzione del contratto e ordinato il rilascio dell'immobile, applicando una clausola risolutiva espressa. L'Azienda Controricorrente aveva proposto un ricorso incidentale. Tuttavia, prima della decisione della Suprema Corte, le parti hanno raggiunto un accordo bonario. Entrambe hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi. La Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, chiudendo la controversia senza entrare nel merito e senza spese legali.
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