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Estinzione Del Processo — Anno 2022

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303 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Estinzione Del Processo

Provvedimenti

Rinuncia al ricorso per cassazione e fine della lite
Una società impugna i lodi arbitrali relativi a contratti di associazione in partecipazione e, dopo la conferma della decisione in secondo grado, approda davanti alla Suprema Corte. Durante il giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo che risolve ogni divergenza. La società formalizza dunque la rinuncia al ricorso per cassazione, prontamente accettata dalle controparti. I giudici prendono atto dell'intesa ed estinguono il procedimento. Questa chiusura concordata comporta la mancata regolazione delle spese di lite tra le parti e risparmia al ricorrente la sanzione del raddoppio del contributo unificato, prevista solo in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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Fallimento e debiti fiscali: il Fisco vince la lite
Una società impugna la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale. L'impresa debitrice sostiene che i debiti fiscali siano prescritti a causa dell'estinzione di precedenti contenziosi tributari non riassunti dopo il rinvio. La società invoca inoltre l'improcedibilità del procedimento per effetto della normativa emergenziale della pandemia. La Corte di Cassazione respinge integralmente il ricorso. I giudici stabiliscono che la mancata prosecuzione del giudizio tributario rende definitiva la pretesa fiscale originaria del Fisco, facendo scattare un nuovo termine di prescrizione decennale dal momento dell'estinzione processuale. Il blocco fallimentare previsto dalla disciplina emergenziale si applicava esclusivamente ai procedimenti introdotti tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 e non a quelli già pendenti. La Suprema Corte conferma definitivamente lo stato di dissesto dell'impresa e condanna la società alle spese.
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Fisco contro impresa: la definizione agevolata tributaria
L'Agenzia delle Entrate richiedeva a una società commerciale il pagamento di maggiori imposte IVA e IRES. Il contenzioso è approdato davanti alla Corte di Cassazione. Durante il giudizio di legittimità, l'impresa ha presentato domanda per accedere alla definizione agevolata tributaria, versando la prima rata prevista dalla norma. L'ente impositore non ha sollevato obiezioni né ha presentato istanze di prosecuzione entro i termini fissati dalla legge. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo per chiusura della lite. La società ha così estinto la pendenza fiscale senza ulteriori spese processuali aggiuntive.
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Definizione agevolata: stop alla lite tra fisco e imprese
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole a due società commerciali riguardante la deducibilità di oneri pluriennali per locazioni immobiliari. Durante il giudizio di Cassazione, le società hanno aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie, presentando la relativa domanda e pagando quanto dovuto. Poiché nessuna delle parti ha richiesto la prosecuzione del giudizio entro i termini di legge e non è intervenuto alcun diniego da parte dell'amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese giudiziarie sono rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate, confermando l'efficacia della pace fiscale per chiudere definitivamente il contenzioso con il fisco.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite da milioni
Il Consorzio Locatore ha intimato lo sfratto per morosità alla Società Conduttrice per il mancato pagamento dei canoni di un immobile industriale. Dopo le sentenze di merito che hanno dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la conduttrice al pagamento dei canoni arretrati, quest'ultima ha proposto ricorso in Cassazione. Prima della decisione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Di conseguenza, la Società Conduttrice ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal Consorzio. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, escludendo l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato e disponendo la compensazione delle spese legali come concordato tra le parti.
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Opposizione all’esecuzione: vince ma perde le spese legali
Un Creditore avvia un pignoramento contro il Debitore. Quest'ultimo propone un'opposizione all'esecuzione ottenendo la sospensione della procedura. Il giudice dell'esecuzione omette però di liquidare le spese della fase sommaria e fissa il termine per il giudizio di merito, che nessuna delle parti inizia. Il processo esecutivo si estingue. Nell'ordinanza di estinzione, il giudice liquida erroneamente le spese dell'opposizione a favore del Debitore. Il Creditore propone reclamo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Debitore, stabilendo che se il giudice non liquida le spese della fase sommaria con l'ordinanza di sospensione, la parte interessata deve avviare il giudizio di merito o chiedere l'integrazione del provvedimento. In caso di inerzia, tali spese non sono più recuperabili né liquidabili con l'ordinanza di estinzione.
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Definizione agevolata: il silenzio che cancella il debito fiscale
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione dei giudici tributari favorevole a una Società in merito a un accertamento fiscale. Durante il giudizio di Cassazione, la Società ha richiesto la definizione agevolata della controversia. Poiché nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione entro il termine stabilito del 31 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese giudiziarie sono rimaste a carico di chi le ha anticipate.
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Definizione agevolata delle controversie tributarie: lite chiusa
Una controversia fiscale tra l'Amministrazione Finanziaria e due società contribuenti, riguardante avvisi di accertamento per IVA e IRES, si è conclusa positivamente grazie alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Dopo che i giudici di secondo grado avevano dato ragione alle società, l'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, le società hanno presentato domanda per la sanatoria prevista dalla legge, pagando quanto dovuto. Poiché nessuna delle parti ha richiesto la prosecuzione del giudizio entro i termini di legge e l'ufficio fiscale ha confermato il regolare pagamento, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ponendo fine alla disputa.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla causa con lo Stato
Un cittadino straniero ha proposto ricorso in Cassazione contro il Ministero dell'Interno avverso una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, lo stesso ricorrente ha depositato un atto formale con cui ha dichiarato la propria rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte, preso atto della volontà della parte e verificata la regolarità dell'atto, ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, ponendo fine alla controversia senza esaminare il merito della vicenda e rendendo definitiva la decisione precedente.
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Licenziamento collettivo: rinuncia in Cassazione e reintegra
Una società di navigazione aerea intima un licenziamento collettivo a un proprio dipendente. I giudici di merito dichiarano illegittimo il recesso, accertando l'esistenza di un unico complesso aziendale tra le società coinvolte, e ordinano la reintegrazione e il risarcimento del lavoratore. Le società impugnano la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, i liquidatori delle imprese rinunciano formalmente al ricorso. La Suprema Corte prende atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio. I giudici chiariscono inoltre che la rinuncia all'impugnazione non comporta l'obbligo di versare il doppio contributo unificato, poiché tale misura sanzionatoria si applica soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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Riassunzione processo tributario: il vizio che estingue la causa
L'Amministrazione Finanziaria ha revocato i benefici prima casa sul mutuo a una Contribuente per un precedente utilizzo dell'agevolazione. A seguito di una prima decisione di Cassazione, la causa doveva proseguire in riassunzione. La Contribuente ha depositato il ricorso per la riassunzione processo tributario in segreteria entro i termini, ma non lo ha notificato alla controparte. Il giudice regionale ha concesso un nuovo termine per notificare l'atto, sanando l'errore. L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la decisione in Cassazione. I giudici supremi hanno stabilito che la notifica entro sei mesi è obbligatoria e il termine è perentorio. Di conseguenza, l'omessa notifica provoca l'estinzione dell'intero giudizio. L'atto fiscale iniziale è diventato definitivo e la Contribuente ha perso la causa.
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Equa riparazione Legge Pinto: persa se la causa si estingue
Un gruppo di dipendenti pubblici ha richiesto l'equa riparazione Legge Pinto a causa della durata eccessiva di un giudizio previdenziale. Il processo originario si era tuttavia estinto per inattività dopo il decesso del loro avvocato. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento. Secondo le norme attuali, se una causa si estingue per inattività o rinuncia, si presume l'assenza di un danno morale risarcibile. Per superare questa presunzione occorre fornire una prova contraria che le parti non hanno presentato. Inoltre, i richiedenti hanno proseguito la causa pur sapendo che la giurisprudenza aveva già dichiarato infondata la loro pretesa originaria. Di conseguenza, l'Amministrazione statale non deve versare alcun indennizzo per il ritardo processuale.
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Equo indennizzo Legge Pinto: il ritardo giudiziario e i danni
Un cittadino ha richiesto l'equo indennizzo Legge Pinto per la durata eccessiva di una causa di separazione durata oltre dieci anni. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendo presunta l'assenza di danno, poiché il processo si era estinto per inattività delle parti. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione favorendo il cittadino. I giudici supremi hanno chiarito che la presunzione di disinteresse non scatta se l'abbandono della causa deriva proprio dai tempi insostenibili della giustizia. Se le parti scelgono di accordarsi in sede di divorzio per disperazione di fronte ai continui rinvii d'ufficio, il diritto al risarcimento economico rimane valido. La causa deve essere riesaminata.
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Equa riparazione: niente indennizzo se la causa si estingue
Due cittadini hanno chiesto la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per la durata irragionevole di una causa civile durata dieci anni. Il giudizio presupposto era stato dichiarato estinto per inattività delle parti, dopo che le stesse avevano siglato un accordo stragiudiziale diversi anni prima. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo presunta l'assenza di danno morale a fronte dell'estinzione per inattività e della transazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito. I giudici di legittimità hanno ribadito che la dichiarazione di estinzione genera una presunzione legale di insussistenza del pregiudizio. Non avendo i ricorrenti dimostrato un reale e persistente interesse al processo dopo l'accordo privato, la richiesta di indennizzo è stata definitivamente respinta.
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Impugnabilità dell’ordinanza di estinzione: chi vince la causa
La vicenda nasce dalla richiesta di rilascio di un immobile occupato senza titolo e dal risarcimento dei danni. Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del processo con ordinanza per la mancata comparizione delle parti a due udienze. La Proprietaria ha impugnato l'ordinanza e contestualmente riassunto la causa. La Corte d'Appello ha accolto l'impugnazione. L'Occupante ha ricorso in Cassazione contestando l'impugnabilità dell'ordinanza di estinzione e lamentando un presunto vizio processuale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l'ordinanza del giudice unico che dichiara l'estinzione ha natura sostanziale di sentenza, con conseguente piena impugnabilità dell'ordinanza di estinzione. Inoltre, l'omessa pronuncia non sussiste sulle eccezioni processuali e la saturazione della casella PEC del difensore è a lui imputabile. L'Occupante perde la causa con condanna alle spese.
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Pignoramento presso terzi: quando la svista blocca il ricorso
Un creditore avvia un pignoramento presso terzi per recuperare somme spettanti al debitore presso il suo datore di lavoro. Il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione della procedura, ritenendo nulla la notifica dell'atto al debitore. Il creditore propone opposizione, sostenendo che la prova della notifica fosse già presente agli atti e che il giudice non l'avesse vista. Il datore di lavoro contesta a sua volta le modalità d'avvio della causa. La Corte di Cassazione rigetta le richieste di entrambe le parti. In particolare, stabilisce che la mancata visione di un documento presente nel fascicolo costituisce una semplice svista di percezione. Tale difetto va impugnato tramite ricorso per revocazione e non in Cassazione. Inoltre, la forma dell'opposizione dipende dalla regolarità degli atti esecutivi e non dalla fonte del credito.
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Correzione errore materiale: la rinuncia estingue la causa
Un condomino ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione chiedendo la correzione errore materiale di un'ordinanza emessa in precedenza. Nel corso della procedura, il legale rappresentante della parte ricorrente, espressamente autorizzato tramite un apposito mandato speciale, ha depositato l'atto formale di rinuncia al ricorso. Il condominio e le altre parti intime non hanno svolto alcuna attività difensiva e non si sono costituiti nel giudizio. La Corte di Cassazione ha rilevato la regolare rinuncia agli atti processuali. I giudici supremi hanno dichiarato l'estinzione del procedimento e hanno deciso di non liquidare le spese di lite, considerata la mancata costituzione delle controparti.
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Definizione agevolata della lite tributaria: stop alle imposte
L'Agenzia delle Entrate contestava la cessione di un ramo d'azienda tra due società, ricalcolando il valore dell'avviamento e dell'immobile per richiedere maggiori imposte di registro. La Commissione Tributaria Regionale annullava l'accertamento fiscale ritenendo congrua la valutazione della società cedente. L'amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione. Durante il giudizio, La Società Cedente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria ai sensi della normativa vigente, provvedendo al saldo completo in un'unica rata. L'Agenzia delle Entrate non ha notificato alcun diniego. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. L'efficacia della definizione si estende automaticamente anche alla Società Cessionaria, in qualità di coobbligata in solido per l'imposta.
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Prescrizione della pretesa tributaria: l’abbandono non salva
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che dichiarava prescritta la richiesta di pagamento di sanzioni amministrative. Secondo i giudici d'appello, a seguito dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, il termine di prescrizione quinquennale decorreva dalla domanda giudiziale iniziale del 2004, rendendo prescritta la cartella notificata nel 2014. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la prescrizione della pretesa tributaria non ricomincia a correre dalla domanda iniziale. In caso di estinzione del processo tributario per omessa riassunzione, il termine di prescrizione decorre esclusivamente dalla data di scadenza del termine utile per riassumere la causa, rendendo definitiva la pretesa fiscale.
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Definizione agevolata: stop ai debiti previdenziali senza spese
Un datore di lavoro agricolo ha impugnato gli avvisi di addebito dell'ente previdenziale relativi a differenze contributive per lavoratori a tempo determinato. Durante il giudizio di Cassazione, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per aver aderito alla definizione agevolata dei debiti previdenziali. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno stabilito che, in caso di definizione agevolata, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, derogando alla regola generale che addebita le spese a chi rinuncia. Di conseguenza, il ricorrente non deve pagare le spese legali dell'ente previdenziale né il raddoppio del contributo unificato.
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