Un Ente ecclesiastico ha contestato l'indennità di esproprio per un terreno destinato a una piattaforma logistica. La Regione Umbria e la Corte d'Appello avevano considerato il terreno non edificabile, basandosi su una direttiva regionale e riducendo il valore dell'indennizzo. L'Ente sosteneva che il terreno fosse edificabile, poiché il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) ne permetteva lo sviluppo anche a privati tramite convenzioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che un terreno destinato a opere di interesse pubblico, realizzabili anche con iniziativa privata e convenzionamento, mantiene la sua vocazione edificatoria. Pertanto, l'indennità di esproprio deve riflettere il valore edificabile del suolo. La sentenza è stata cassata e rinviata per una nuova valutazione.
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