La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31365/2024, ha stabilito che in caso di espropriazione parziale, l'indennità versata al proprietario per il terreno ceduto deve considerarsi onnicomprensiva. Tale compenso copre anche il deprezzamento della porzione immobiliare residua (ad esempio, un edificio) causato dall'opera pubblica. Di conseguenza, il proprietario che ha accettato l'indennizzo non può successivamente chiedere un'ulteriore somma per il diminuito valore del suo bene, a meno che non dimostri un fatto illecito separato e distinto, come un danno alla salute.
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