Una società straniera, accusata di esercizio abusivo di scommesse in Italia, ha ottenuto l'annullamento del sequestro dei suoi marchi. La difesa ha sostenuto con successo che la società era vittima di leggi nazionali discriminatorie, che di fatto le impedivano di ottenere la necessaria licenza per operare. Il Tribunale della Libertà ha accolto questa tesi, ritenendo che la condotta non costituisse reato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della Procura perché troppo generico e non focalizzato sulle specifiche motivazioni della sentenza precedente. Viene così sancito un principio importante: l'esercizio abusivo di scommesse non è punibile se lo Stato stesso crea barriere discriminatorie all'accesso al mercato, in violazione del diritto europeo.
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