Un condannato per concorso in omicidio chiedeva l'esecuzione della pena presso il domicilio per espiare un residuo di pena inferiore a diciotto mesi, ai sensi della Legge 199/2010. Il Tribunale di Sorveglianza respingeva la richiesta a causa della natura ostativa del reato commesso. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo l'attenuazione della pericolosità e la recente riforma penitenziaria. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno confermato che i delitti inclusi nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, come l'omicidio, costituiscono una causa di esclusione oggettiva e automatica dall'accesso alla misura domiciliare disciplinata dalla Legge 199/2010, rendendo superfluo ogni giudizio sulla meritevolezza o sul percorso rieducativo.
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