La Corte di Cassazione ha negato la richiesta di sospensione pagamento risarcimento presentata da un direttore di un settimanale, condannato per diffamazione. L'imputato sosteneva che il pagamento gli avrebbe causato un grave danno economico, essendo un impiegato con figli a carico, e che sarebbe stato impossibile recuperare la somma dalla vittima, titolare di una piccola attività. I giudici hanno dichiarato la richiesta inammissibile, poiché l'imputato non ha fornito prove concrete e specifiche di due requisiti fondamentali: la necessità assoluta della somma per bisogni essenziali e la sicura futura insolvenza della parte creditrice. Le semplici affermazioni generiche non sono sufficienti per bloccare l'esecuzione di una condanna.
Continua »