La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una cessione di quote societarie in cui l'acquirente, un ente pubblico, aveva l'obbligo di informare tempestivamente i venditori circa eventuali richieste di pagamento da parte di terzi. L'acquirente ha comunicato tali richieste con forte ritardo, procedendo poi a incassare una garanzia fideiussoria. La Corte d'Appello aveva ritenuto irrilevante il ritardo, qualificando la scadenza come termine ordinatorio. La Suprema Corte ha invece cassato la sentenza, stabilendo che nei contratti la distinzione corretta è tra termine essenziale e termine non essenziale. Anche la violazione di un termine non essenziale può configurare un inadempimento rilevante se il ritardo supera il limite della tollerabilità o danneggia l'interesse della controparte, rendendo illegittima l'escussione della garanzia.
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