La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente per tardività, confermando che un errore materiale nel dispositivo della sentenza non riapre i termini per l'impugnazione. Il caso riguardava un credito IVA non esposto in dichiarazione, recuperato dall'ufficio. Nonostante la sentenza d'appello contenesse la dicitura errata 'accoglie' anziché 'rigetta', la Corte ha stabilito che, essendo la motivazione chiaramente contraria al contribuente, si trattava di una mera svista che non giustificava il superamento del termine semestrale per il ricorso.
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