Una società di costruzioni ha richiesto il rilascio di un box auto occupato da un'acquirente di un appartamento, sostenendo l'assenza di un titolo di proprietà. L'acquirente affermava che il garage fosse incluso nella vendita come pertinenza, basandosi su un contratto preliminare e sulla consegna delle chiavi. La Corte d'Appello ha invece qualificato il rapporto come comodato precario di box auto, ordinando la restituzione del bene e il pagamento di un'indennità mensile. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza, rigettando tutti i motivi di ricorso. I giudici hanno chiarito che il contratto definitivo prevale sul preliminare e che, in assenza di una specifica menzione del box nell'atto notarile, la semplice consegna delle chiavi configura un prestito d'uso revocabile e non un trasferimento di proprietà.
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