La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per revocazione presentato da un contribuente che lamentava un presunto errore di fatto in una precedente ordinanza. Il ricorrente sosteneva che la Corte non avesse considerato la trascrizione della relata di notifica e l'allegazione dell'avviso di accertamento. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che tali omissioni non erano decisive, poiché la decisione originaria si fondava su molteplici ragioni autonome (rationes decidendi). Inoltre, la contestazione riguardava una valutazione giuridica sulla specificità del ricorso, che non può essere configurata come un semplice errore percettivo.
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