Un istituto di credito ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento nei confronti di alcuni garanti. Nel corso della causa, è stata disposta la mediazione obbligatoria. Successivamente, i garanti hanno richiesto la revocazione della sentenza d'appello, sostenendo un errore di fatto revocazione relativo alla presunta irregolarità della rappresentanza della banca durante la mediazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che l'errore di fatto non può riguardare un punto che è già stato oggetto di un motivo di gravame e, di conseguenza, di dibattito e decisione tra le parti.
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