Un Avvocato, iscritto anche a una cassa previdenziale estera, ha contestato una richiesta della Cassa Forense per il pagamento del contributo integrativo avvocati. La Corte di Cassazione, con una precedente sentenza, aveva stabilito che l'obbligo di versare tale contributo deriva dall'esercizio dell'attività professionale in Italia, indipendentemente dall'iscrizione ad altre casse. L'Avvocato ha proposto un ricorso per revocazione contro questa sentenza, sostenendo errori di fatto e contrasto con un precedente giudicato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la revocazione per contrasto di giudicati non è applicabile alle sentenze di Cassazione e che gli errori di fatto denunciati non rientravano nella definizione rigorosa di errore revocatorio, trattandosi piuttosto di valutazioni giuridiche o interpretazioni degli atti. L'Avvocato deve quindi pagare le spese legali.
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