L'Ente Previdenziale ha chiesto a un'Azienda il pagamento di contributi sanitari. La Commissione Tributaria ha ridotto l'importo ignorando del tutto l'appello incidentale dell'Ente. L'Ente ha quindi proposto ricorso per cassazione e, contemporaneamente, domanda di revocazione per omessa pronuncia. La Corte di Cassazione ha chiarito che la totale mancata percezione fisica di un atto difensivo da parte del giudice costituisce un errore di fatto revocatorio (ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.) e non un semplice errore di procedura. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, dichiarando ammissibile la revocazione e rinviando la causa al giudice di merito per l'esame dell'appello ignorato, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario per cassazione.
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