La Corte di Cassazione affronta il caso di una domanda tardiva in una controversia su conto corrente bancario. Diverse società avevano citato in giudizio un istituto di credito per addebiti illegittimi. In un secondo momento, i loro garanti avevano avviato una causa separata, introducendo nuove contestazioni su operazioni di sconto e anticipo. La Corte ha stabilito che la domanda relativa a tali operazioni, essendo stata introdotta tardivamente nel primo giudizio, è inammissibile. La riunione dei due procedimenti non sana le preclusioni processuali già maturate, confermando il principio dell'autonomia dei giudizi riuniti e il rigore dei termini processuali.
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