L'Imputato, residente in un comune interessato dal terremoto del 2016, contestava la regolarità del processo penale svolto a suo carico. Il giudice di primo grado aveva rinviato d'ufficio il dibattimento per l'emergenza sismica, senza notificare personalmente la nuova data all'Imputato. Nel corso della prima udienza, il tribunale aveva già emesso la formale dichiarazione di assenza nei suoi confronti. L'Imputato eccepiva la nullità del giudizio per omessa notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che, dopo la dichiarazione di assenza, l'Imputato è rappresentato dal difensore e non occorre rinotificare i rinvii a data fissa. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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