La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso relativo all'interpretazione del contratto in una controversia tra ex soci. La disputa riguardava il diritto di regresso per debiti sociali estinti, contestato sulla base di una scrittura privata che prevedeva la liberazione dagli obblighi di manleva a seguito del recesso di un socio. I giudici di merito avevano interpretato l'accordo come una liberazione immediata, valorizzando le premesse contrattuali. La Suprema Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto operata dal giudice di merito, se plausibile e logicamente motivata, non può essere sindacata in sede di legittimità, specialmente in presenza di una doppia decisione conforme.
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