La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di buoni postali emessi su moduli di serie precedenti, il timbro che appone la nuova serie e i nuovi tassi d'interesse prevale sulla stampa originale. Se il timbro non copre tutti i periodi di rendimento, la lacuna contrattuale viene colmata tramite integrazione suppletiva, applicando i tassi previsti dal decreto ministeriale che ha istituito la nuova serie, e non quelli, pur visibili, della vecchia serie.
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