La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di liquidazione di polizze vita presentata da un assicurato, ribadendo il principio fondamentale sull'**onere della prova**. Il ricorrente pretendeva il pagamento basandosi su estratti conto informativi, ma la compagnia assicurativa ha contestato l'effettivo versamento dei premi. I giudici hanno stabilito che, in presenza di clausole contrattuali specifiche, solo la produzione delle quietanze originali può provare l'avvenuto pagamento, non essendo sufficienti documenti meramente informativi o contabili interni.
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