La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del demansionamento subito da un dipendente di una società di telecomunicazioni a seguito di una riorganizzazione aziendale. Sebbene l'art. 2103 c.c. consenta, in caso di modifica degli assetti organizzativi, l'assegnazione a mansioni del livello immediatamente inferiore, nel caso di specie è stato accertato un salto di ben due livelli. Il lavoratore, originariamente inquadrato al VI livello, era stato adibito a compiti privi di coordinamento o alta specializzazione, tipici di livelli inferiori al V. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando l'obbligo di reintegra nelle mansioni corrette e il risarcimento del danno professionale quantificato nel 25% della retribuzione mensile.
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